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Autore principale: Italia: Procura generale della Repubblica, Firenze
Pubblicazione: Firenze : Giuntina, 1984
Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: IT
La dichiarazione universale dei diritti umani è un documento sui diritti della persona adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua terza sessione, il 10 dicembre 1948 a Parigi con la risoluzione 219077A.
Nel diritto il diritto costituzionale è la branca del diritto pubblico che si occupa, inizialmente, dell'evoluzione e dell'organizzazione dello Stato e dei rapporti tra autorità pubblica e individuo. Da un punto di vista formale-positivista, invece, appartiene alla branca del diritto costituzionale tutto ciò che è oggetto di disciplina da parte della Costituzione, delle leggi costituzionali e degli altri atti normativi e giurisprudenziali che vi diano diretta attuazione.
La Corte internazionale di giustizia, nota anche con il nome di Tribunale internazionale dell'Aia, spesso indicata con l'acronimo CIG (in francese: Cour internationale de justice, CIJ, in inglese: International Court of Justice, ICJ), è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite. Ha sede nel Palazzo della Pace all'Aia, nei Paesi Bassi.
La Dichiarazione dei diritti del fanciullo è un documento redatto a Ginevra il 23 febbraio 1923 dalla Società delle Nazioni in seguito alle conseguenze prodotte dalla Prima guerra mondiale sui bambini. Venne adottata dall'Assemblea Generale della Società delle Nazioni nel 1924.
L'Assemblea nazionale costituente (in francese: Assemblée nationale constituante), nota anche come Assemblea costituente del 1789 (in francese: Assemblée constituante de 1789), fu la prima assemblea costituente della storia francese. Venne ufficialmente istituita il 9 luglio 1789, dopo che i rappresentanti del Terzo Stato - già convocati il 5 maggio negli Stati generali, insieme ai rappresentanti del Clero e della Nobiltà - si erano proclamati "Assemblea nazionale" (17 giugno), impegnandosi solennemente a non separarsi prima di aver dato una costituzione alla Francia (giuramento della Pallacorda, 20 giugno). Ebbe da qui origine un grande movimento rivoluzionario, il cui primo atto simbolico fu la presa della Bastiglia (14 luglio) da parte del popolo parigino insorto a difesa dell'Assemblea. Nei suoi due anni circa di esistenza i deputati dell'Assemblea costituente discussero e approvarono molte riforme, destinate a mutare radicalmente il volto della Francia. Ebbe inizio con l'Assemblea un'altra società, del tutto innovativa rispetto a quella dell’Ancien Régime: una società amministrata e diretta dalla borghesia. L'Assemblea nazionale approvò come suo atto finale la Costituzione (3 settembre 1791); il 30 settembre dello stesso anno, avendo adempiuto al suo compito, l'Assemblea nazionale si sciolse e venne sostituita dall'Assemblea legislativa, eletta a suffragio censitario.
La giustizia è l'ordine virtuoso dei rapporti umani in funzione del riconoscimento e del trattamento istituzionale dei comportamenti di una persona o di più persone coniugate in una determinata azione secondo la legge o contro la legge. Per l'esercizio della giustizia deve esistere un codice che classifica i comportamenti non ammessi in una certa comunità umana, e una struttura giudicante che traduca il dettame della legge in una conseguente azione giudiziaria. Al di là dell'azione giudiziaria istituzionalizzata, che opera con una giustizia impositiva e codificata, esiste un senso della giustizia, definito talvolta naturale in quanto ritenuto innato, che impegna ogni singolo individuo a tenere nei confronti dei propri simili o gruppi, in situazioni ordinarie o straordinarie di usare criteri di giudizio, e di conseguente comportamento, rispondenti a giustizia nel senso di onestà, correttezza e non lesività del prossimo. È in questo senso che la giustizia diventa una virtù morale, quindi privata e non codificata e istituzionalizzata, che è però di enorme portata assiologica, in base alla quale si osservano regole comportamentali che riguardano sé e gli altri nei doveri e nelle aspettative. La giustizia, per sé, per gli altri e per chiunque, si traduce comunque in un dovere e in un diritto che coinvolge chiunque appartenga a una certa comunità, in senso riduttivo, e ogni persona umana in generale, in senso estensivo. La giustizia è la costante e perpetua volontà, tradotta in azione, di riconoscere a ciascuno ciò che gli è dovuto; questo è l'ufficio, deontologico e inviolabile, che il magistrato preposto deve porre in atto nei luoghi deputati a rendere giustizia: i tribunali. La giustizia, che è messa in atto sempre come volontà del popolo, è anche azione repressiva, potere legittimo di tutelare i diritti di tutti, quindi rendere a ognuno, nelle circostanze riconosciute, di accordare giustizia ascoltando richieste per essa e in nome di essa accordando ciò che è giusto quando è dovuto e a chi è dovuto. La negazione della giustizia, ovvero la mancata applicazione dei criteri di giustizia, è l'ingiustizia, con diversi gradi di gravità della sua realizzazione a danno di una o più persone.
In diritto penale, l'espressione concorso di reati si riferisce all'ipotesi in cui un unico soggetto è al contempo responsabile di più reati. In Italia il fenomeno è disciplinato dagli articoli 71 e seguenti del codice penale, nei quali si distingue tra concorso materiale di reati e concorso formale di reati.
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