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Autore principale: Giannarelli, Roberto
Edizione: Ed.'99 aggiornata al 31 Dic. 1998
Pubblicazione: Firenze : Le Monnier, 1999
Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: IT
L'istruzione in Italia è regolata dal ministero dell’istruzione e dal ministero dell'università e della ricerca con modalità diverse a seconda della forma giuridica (scuole pubbliche, scuole paritarie, scuole private). La formazione professionale dipende invece dalle Regioni. L'obbligo scolastico dura 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra 6 e 16 anni. Nel XXI secolo, la normativa sull'istruzione in Italia copre diversi campi del diritto: diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto costituzionale.
La scuola secondaria di primo grado, comunemente detta scuola media o, più raramente, scuola media inferiore, nell'ordinamento scolastico italiano, rappresenta il secondo livello del primo ciclo di studio dell'istruzione obbligatoria. Dura tre anni, dagli 11 ai 14 anni. Segue la scuola primaria, comunemente detta scuola elementare, e precede la scuola secondaria di secondo grado, comunemente detta scuola superiore o, più raramente, scuola media superiore. Per poter accedere alla scuola secondaria di secondo grado è dunque necessario completare la scuola primaria e secondaria di primo grado, e inoltre occorre superare l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
La storia dell'istruzione in Italia si riferisce all'evoluzione dell'istruzione scolastica in Italia a partire dal periodo medioevale fino ai giorni nostri.
La riforma Gentile è una serie di atti normativi del Regno d'Italia che costituì una riforma scolastica organica varata in Italia. Prese il nome dall'ispiratore, il filosofo neoidealista Giovanni Gentile, Ministro della Pubblica Istruzione del governo Mussolini nel 1923 che la elaborò assieme a Giuseppe Lombardo Radice. Questa riforma prevedeva la formazione classica e umanistica, cui venne dato ampio spazio nel nuovo ordinamento, come unico mezzo di istruzione per formare le future classi dirigenti fasciste; così al Liceo classico venne attribuita molta importanza, e ricopriva un ruolo fondamentale quindi, nella formazione dirigenziale e amministrativa (Ogni dirigente, amministratore o dipendente pubblico doveva essere comunque tesserato al P.N.F.). «La più fascista» delle riforme, come la definì Mussolini, rimase sostanzialmente in vigore inalterata anche dopo l'avvento della Repubblica, fino a quando il parlamento italiano, con la legge 31 dicembre 1962 n. 1859, abolì la scuola di avviamento professionale creando la cosiddetta scuola media unificata.La riforma inoltre introdusse l'obbligo scolastico della qualifica di terza media.
La Legislazione italiana a tutela delle minoranze linguistiche riconosce dodici comunità linguistiche storiche parlanti idiomi ascritti a varie famiglie linguistiche presenti entro i confini della Repubblica italiana e diversi dall'italiano, lingua ufficiale dello stato. Questi dodici gruppi linguistici (albanesi, catalani, croati, francesi, francoprovenzali, friulani, germanici, greci, ladini, occitani, sardi, sloveni) sono rappresentati da circa 2.400.000/3.000.000 parlanti distribuiti in 1.171 comuni di 14 regioni, tutelati da apposite leggi nazionali (come la legge quadro 482/99) e regionali. Non sono giuridicamente riconosciute le «alloglossie interne», comunità parlanti idiomi di ceppo italo-romanzo trasferitesi dalle proprie sedi originali in altri territori (come gli idiomi gallo-italici dell'Italia insulare e meridionale), le «minoranze diffuse», le comunità parlanti varietà non territorializzate (come i rom e i sinti) quindi prive dell'elemento "territorialità", e le «nuove minoranze», le lingue alloglotte parlate in comunità di recente immigrazione conservanti «lingua, cultura, religione e identità di origine» perché mancanti dell'elemento di "storicità". È tuttavia anche da ricordare che le lingue dei migranti non sono comprese tra le lingue tutelate dal trattato internazionale (europeo) "Carta europea delle lingue regionali e minoritarie"La legge quadro 482/99 che dà attuazione all'art. 6 della Costituzione italiana (tutela minoranze linguistiche storiche), come precisato dalla Corte Costituzionale nella sua sentenza nr. 88 del 2011, non esaurisce ogni forma di riconoscimento e sostegno al ricco plurilinguismo presente in Italia; sia prima che dopo la legge 482/99 con apposite leggi regionali è stata infatti prevista la "valorizzazione" dei diversi patrimoni linguistici e culturali delle Regioni. in attuazione all'art. 9 Cost.
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