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Autore principale: Scandicci
Pubblicazione: [S. l. : s. n., 1991?]
Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: IT
Scandicci è un comune italiano di 50 694 abitanti della città metropolitana di Firenze in Toscana, conosciuto come Casellina e Torri fino al 1929. Sorge nell'area collinare a ovest di Firenze, e di tutti i comuni facenti parte dell'hinterland fiorentino è quello che presenta una maggiore continuità urbanistica col capoluogo, con il quale non esiste soluzione di continuità.
La Pallavolo Scandicci Savino Del Bene è una società pallavolistica femminile italiana con sede a Scandicci: milita nel campionato di Serie A1.
Il Mulinaccio di Scandicci è un mulino idraulico, oggi ridotto a rudere, situato nei pressi di San Vincenzo a Torri, nel comune di Scandicci, in provincia di Firenze. Si tratta di un notevole esempio di architettura paleo-industriale.
Villa Torrigiani è una villa storica e monumento nazionale, situata nei pressi della chiesa di San Martino alla Palma, nel comune di Scandicci. La villa è parte dell'azienda agricola Fattoria S. Martino alla Palma, una delle principali realtà produttive di vino e olio nella zona del Chianti.
La rete tranviaria di Firenze è un sistema tranviario quasi del tutto in sede protetta, dotato di asservimento semaforico, a servizio della città metropolitana di Firenze. Si compone di due linee, per una lunghezza totale di 16,8 km. La prima linea (T1 "Leonardo") fu inaugurata nel 2010 (ulteriormente estesa nel 2018), la seconda (T2 "Vespucci") nel 2019.
L'unione di comuni è un ente italiano disciplinato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attua la legge 3 agosto 1999, n. 265, in particolare dall'articolo 32. L'ente è costituito da due o più comuni per l'esercizio congiunto di funzioni o servizi di competenza comunale. L'unione è dotata di autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle norme comunitarie, statali e regionali. Il D.Lgs. 267/2000 la definisce come un ente locale, ma la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2015 precisa che si tratta di una forma istituzionale di associazione tra comuni. Alle unioni di comuni si applicano, per quanto compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni, con specifico riguardo alle norme in materia di composizione e numero degli organi dei comuni, il quale non può eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Il TAR del Lazio con la sua ordinanza nr. 1027 del 20 gennaio 2017 ha rinviato alla Corte Costituzionale l'obbligo di esercizio associato delle funzioni per i piccoli Comuni ritenendo non “manifestamente infondata” l'incostituzionalità di questo obbligo.
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Record aggiornato il: 2021-05-26T01:25:56.501Z