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Autore principale: Ballini, Pier Luigi
Pubblicazione: Firenze : Pilistampa, c2000
Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: IT
L'Assemblea Costituente fu, in Italia, l'organo legislativo elettivo preposto alla stesura di una Costituzione per la neonata Repubblica e che diede vita alla Costituzione della Repubblica Italiana nella sua forma originaria. Le sedute si svolsero fra il 25 giugno 1946 e il 31 gennaio 1948. Votò inoltre la fiducia ai governi che si susseguirono in quel periodo.
La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano, che in quanto tale occupa il vertice della gerarchia delle fonti nell'ordinamento giuridico della Repubblica: considerata una costituzione scritta, rigida, lunga, votata, compromissoria, laica, democratica e tendenzialmente programmatica, è formata da 139 articoli e di 18 disposizioni transitorie e finali.Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre seguente, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, dello stesso giorno, ed entrata in vigore il 1º gennaio 1948, ne esistono tre originali, uno dei quali conservato presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica Italiana.
L'Assemblea Costituente fu, in Italia, l'organo legislativo elettivo preposto alla stesura di una Costituzione per la neonata Repubblica e che diede vita alla Costituzione della Repubblica Italiana nella sua forma originaria. Le sedute si svolsero fra il 25 giugno 1946 e il 31 gennaio 1948. Votò inoltre la fiducia ai governi che si susseguirono in quel periodo.
La storia dell'Italia unita ha inizio nel 1861, dopo la proclamazione del Regno d'Italia, in seguito alla quale l'Italia venne riunita in un unico Stato sovrano, autonomo e indipendente.
Dalla sua nascita, l'Italia repubblicana ha visto l'avvicendarsi di dodici presidenti della Repubblica. A norma della Costituzione repubblicana, in Italia non è previsto, almeno in via formale, l'istituto della vicepresidenza. In caso di impedimento del presidente della Repubblica, è il presidente del Senato, seconda carica dello Stato, a essere chiamato a esercitarne le funzioni in supplenza (art. 86 della Costituzione). In questo caso, egli assume il titolo non ufficiale di presidente supplente della Repubblica.
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Record aggiornato il: 2021-11-25T02:51:26.067Z