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Autore principale: Chiti, Mario P.; Buonerba, Massimo
Pubblicazione: ?Firenze? : Regione Toscana - Giunta regionale, 1980
Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: IT
La pubblica amministrazione italiana (in acronimo PA), nell'ordinamento giuridico italiano, indica il complesso degli enti pubblici facenti parte della pubblica amministrazione della Repubblica Italiana.
Le 20 regioni d'Italia costituiscono il primo livello di suddivisione territoriale dello Stato italiano nonché un ente pubblico dotato di autonomia politica e amministrativa sancita e limitata principalmente dalla Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114-133). Le regioni sono in numero di venti e, a eccezione della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, sono ripartite in enti di area vasta, che possono essere di due tipi: le 88 province (tra cui 2 autonome del Trentino-Alto Adige e 6 liberi consorzi comunali siciliani) e le 14 città metropolitane. A livello puramente statistico sono considerate anche le 4 ex province del Friuli-Venezia Giulia e quella della Valle d'Aosta. Il livello amministrativo più piccolo all'interno delle regioni è il comune. La regione Trentino-Alto Adige si distingue dalle altre 19 regioni per il fatto che il potere decisionale (molto più avanzato che nelle altre regioni) è esercitato direttamente a livello provinciale con le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il regionalismo, in Italia, è il processo di decentramento che ha portato a concedere autonomia legislativa e amministrativa alle regioni italiane. Il decentramento amministrativo è stato introdotto nel 1948 con la Costituzione Italiana, in cui viene esplicitamente citato all'articolo 5, come principio alternativo e opposto al principio dell'accentramento amministrativo. Il più ampio decentramento amministrativo viene realizzato concretamente attraverso l'attribuzione delle relative funzioni a organi diversi da quelli centrali, ovvero gli enti locali. Sebbene costituzionalmente previsto, il decentramento avvenne in maniera graduale e progressivo, in tema si ricordano la legge 16 maggio 1970, n. 281, la legge 22 luglio 1975, n. 382 e il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. I suoi fautori sostengono che il decentramento regionale offra maggiori garanzie contro ogni attentato alla libertà: esso risponderebbe agli effettivi bisogni della vita del paese (autonomie amministrative che comportano una maggiore conoscenza dei problemi economici della singola regione), varia nella sua unità, e permetterebbe una struttura dello Stato più articolata e democratica.
La Direzione territoriale del lavoro (o anche DTL) era l'articolazione periferica, generalmente con competenza in ambito provinciale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ha sostituito la vecchia Direzione provinciale del lavoro, istituita con la legge 24 dicembre 1993 n. 538 (legge finanziaria per l'anno 1994). A seguito dell'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 149/2015 sono state soppresse e le relative funzioni sono attualmente svolte dagli Ispettorati territoriali del lavoro. Diffusa pressoché su tutto il territorio nazionale constava di 74 direzioni territoriali. Non era presente in Sicilia e Trentino-Alto Adige.
L'Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) era un ente pubblico non economico istituito, a seguito della delega conferita al governo con la legge 24 dicembre 1993, n. 537, dal d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479. Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto salva Italia), convertito con la legge 24 dicembre 2011, n. 214 ha disposto la soppressione dell'INPDAP trasferendo all'INPS le relative funzioni.
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