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Autore principale: Corrias, Gianluca
Pubblicazione: Firenze : Università degli studi, 1985
Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: IT
Il diritto di voto è il diritto che assicura a un individuo la possibilità di manifestare la propria volontà durante un'elezione. In molti Stati del mondo è un diritto costituzionale. Prima dell'introduzione del suffragio universale il diritto di voto era limitato per censo (suffragio censitario), per cultura (suffragio capacitorio) o in base al sesso.
I diritti umani (o diritti dell'uomo) sono una concezione filosofico-politica che, accolta come fondamento giuridico dalle Costituzioni moderne, descrive i diritti inalienabili che ogni essere umano possiede. Tra i diritti fondamentali dell'essere umano si possono ricordare: il diritto alla vita, il diritto alla libertà individuale, il diritto all'autodeterminazione, il diritto a un giusto processo, il diritto ad un'esistenza dignitosa, il diritto alla libertà religiosa con il conseguente diritto a cambiare la propria religione, oltre che, di recente tipizzazione normativa, il diritto alla protezione dei propri dati personali (privacy) e il diritto di voto.
Il diritto d'autore italiano è la branca dell'ordinamento giuridico italiano che disciplina il diritto d'autore, cioè l'attribuzione di un insieme di facoltà a colui che realizza un'opera dell'ingegno di carattere creativo, con l'effetto di riservargli diritti morali ed economici. È disciplinato prevalentemente dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (e il successivo regolamento applicativo, il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369) nonché Titolo IX del Libro Quinto del codice civile italiano.
Con la locuzione "diritto all'oblio" si intende, in diritto, una particolare forma di garanzia che prevede la non diffusione, senza particolari motivi, di informazioni che possono costituire un precedente pregiudizievole dell'onore di una persona, per tali intendendosi principalmente i precedenti giudiziari di una persona. In base a questo principio non è legittimo, ad esempio, diffondere informazioni relative a condanne ricevute o, comunque, altri dati sensibili di analogo argomento, salvo che si tratti di casi particolari ricollegabili a fatti di cronaca. Anche in tali casi la pubblicità del fatto deve essere proporzionata all'importanza dell'evento ed al tempo trascorso dall'accaduto. Le leggi che regolamentano il diritto all'oblio si applicano esclusivamente alle persone fisiche e non alle aziende.
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