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Autore principale: Toscana, Granducato
Pubblicazione: In Firenze : nella Stamperia granducale, 1771)
Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: IT
Con eversione dell'asse ecclesiastico si indicano gli effetti economici di due leggi del Regno d'Italia e segnatamente il regio decreto 3036 del 7 luglio 1866 di soppressione degli ordini e delle congregazioni religiose (in esecuzione della Legge del 28 giugno 1866, n° 2987), e la legge 3848 del 15 agosto 1867 che dispose la confisca dei beni degli enti religiosi ("Asse ecclesiastico"). Il termine "eversione", dalla radice latina evertĕre, significa abbattere, rovesciare, sopprimere. Il termine "asse", dal latino as, assis = moneta, significa "patrimonio".L'espressione, quindi, qualifica la confisca dei beni degli enti religiosi come un abbattimento del potere economico della chiesa cattolica. Essa venne utilizzata sia nei disegni preparatori che nella legge stessa del 1866, ma in leggi successive il concetto fu edulcorato con l'espressione "liquidazione dell'asse ecclesiastico", terminologia che sottace la natura confiscatoria, ma che trova una corrispondenza in una maggiore moderazione delle leggi stesse. La nuova terminologia intese indicare come obiettivo della legislazione quello di imporre alla Chiesa la vendita dei propri beni immobili, attraverso, ad esempio, la conversione in titoli di stato. Obiettivo di fondo dell'azione del legislatore fu, quindi, l'estensione del controllo dello Stato sulla Chiesa. Ispirate a un'ideologia giurisdizionalista (la teoria giurisdizionalistica considerava il sovrano quale proprietario sostanziale anche di tutti i beni ecclesiastici), le leggi di eversione dell'asse ecclesiastico rimasero in vigore fino al 1929, anno dei Patti lateranensi.
L'anticlericalismo (nella sua accezione più comune) è una corrente di pensiero sviluppatasi soprattutto in riferimento alla Chiesa cattolica, che si oppone al clericalismo, ossia all'ingerenza degli ecclesiastici e della loro dottrina, nella vita e negli affari dello Stato e della politica in generale.
La manomorta ecclesiastica consisteva in una condizione giuridica di privilegio concernente l'insieme dei beni (in genere immobili) appartenenti ad un ente ecclesiastico i quali, non potendo essere trasmessi per successione ereditaria mortis causa a terzi stante la continuità temporale del soggetto giuridico ecclesiastico nei secoli o addirittura millenni, non potevano altresì essere assoggettati alle imposte di successione dello Stato in cui si trovavano.
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