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Pubblicazione: Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1997
Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: IT
La figura del mediatore europeo è stata istituita dal Trattato sull’Unione europea (Maastricht, 1992) e ha sede a Strasburgo. Secondo l'art.228 T.F.U.E (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) il mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo per la durata della legislatura con mandato rinnovabile, è una carica istituzionale europea abilitata a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione Europea. Il Mediatore europeo agisce in completa indipendenza da ogni potere, ivi compreso dal Parlamento Europeo. Non può infatti essere rimosso dall'incarico da parte del Parlamento: sempre secondo l'art.228, par. 2, 2 comma, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, il Parlamento può solo presentare un ricorso alla Corte di giustizia con cui chiede di rendere dimissionario il mediatore, ma spetta appunto alla sola Corte decidere. La sua figura corrisponde a quella dell'Ombudsman della tradizione scandinava che in Italia corrisponde al difensore civico. Qualsiasi cittadino dell'Unione, o qualsiasi ente, organizzazione, persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede in uno Stato membro, può rivolgersi a questa figura per denunciare casi di cattiva amministrazione nell´azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, ad eccezione della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado nell'esercizio della funzione giurisdizionale. Il Mediatore europeo potrà in questi casi rinviare al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, a seconda dei casi. Non rientrano, invece, nelle competenze del Mediatore europeo i casi riguardanti le amministrazioni nazionali, regionali o locali, sebbene le denunce si riferiscano a presunte violazioni del diritto comunitario. L'art. 195 esclude che l'iniziativa possa essere portata avanti contro gli Stati membri per i loro comportamenti abusivi. Il Mediatore europeo svolge le indagini che ritiene opportune e, in caso di esito positivo, avverte l'autorità interessata. Questa deve presentare il proprio punto di vista entro tre mesi dal rapporto e, alla fine della procedura, il Mediatore presenta la propria relazione al Parlamento europeo informando il denunciante dell'esito delle indagini.
Il diritto internazionale è quella branca del diritto che regola la vita della comunità internazionale. Può essere definito come il diritto della Comunità degli Stati, quindi un diritto al di sopra di essi e dei loro ordinamenti giuridici interni. Meno corretta la definizione di diritto del rapporto tra stati, perché se è vero in senso formale che viene posto in essere tra i vari Stati, in senso materiale non è sempre indirizzato ai rapporti tra questi, ma può anche incidere all'interno delle comunità. Tra le varie tipologie di diritto internazionale possono ad esempio annoverarsi la lex mercatoria, e il diritto internazionale privato. Tipica è l'adozione, all'interno di tale branca del diritto, di accordi internazionali sotto forma di trattati internazionali.
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