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Autore principale: Rosati, Ilario
Pubblicazione: Montepulciano (SI) : Editori del Grifo, 1993
Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese:
La boaria era il contratto agrario che vincolava il boaro e la sua famiglia per un anno nei confronti del proprietario di un fondo agricolo e prevedeva un salario in natura o in contanti. Era possibile che per alcune attività fosse prevista anche una percentuale dei prodotti. Per contro il boaro non pagava l'affitto per l'alloggio, il porcile, il pollaio ed un orto, abitualmente dell'estensione di un ettaro, caratteri questi che la assimilavano alla mezzadria. Il boaro aveva l'obbligo di fornire un numero stabilito di giornate lavorative prestate da uomini e donne per i lavori dei campi. In genere il boaro faceva ricorso a manodopera della sua famiglia, ma se non poteva aveva l'obbligo di assumere, a sue spese, dei braccianti.
La mezzadria (da un termine derivante dal latino tardo che indica "colui che divide a metà") è un contratto agrario d'associazione con il quale un proprietario di terreni (chiamato concedente) e un coltivatore (mezzadro) si dividono (normalmente a metà) i prodotti e gli utili di un'azienda agricola (podere). Il comando dell'azienda spetta al concedente. Nel contratto di mezzadria, il mezzadro rappresenta anche la sua famiglia (detta famiglia colonica). La mezzadria ebbe effetti benefici nelle aree con terreni a maggiore produttività e a basso popolamento. Podere, famiglia colonica, casa rurale e proprietà costituivano una struttura armonica e indivisibile con obblighi, diritti e doveri per le parti contraenti. A guidare la ripartizione del profitto era il principio "della metà". In alcuni casi questo principio è andato incontro a distorsioni a vantaggio del concedente fino a dar luogo, nelle aree sovraffollate (dove i terreni non sostenevano l'aumento demografico) e a bassa produttività, a forme larvate di lavoro subalterno.Una sottospecie della mezzadria è la colonia parziaria, dove il coltivatore (qui chiamato colono) contrae però obblighi solo per sé stesso e non anche per la sua famiglia. Concettualmente analogo è infine il rapporto di soccida, che non riguarda però un terreno, bensì una mandria o un gregge di bestiame, con o senza conferimento di pascoli. Le due parti del contratto si chiamano qui rispettivamente soccidante e soccidario.
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