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Pubblicazione: Bagno a Ripoli : Passigli, [2008]
Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: it
La pubblica amministrazione (spesso abbreviata in PA) è, in diritto, l'insieme degli enti pubblici che concorrono all'esercizio e alle funzioni dell'amministrazione di uno Stato nelle materie di sua competenza.
Le 20 regioni d'Italia costituiscono il primo livello di suddivisione territoriale dello Stato italiano nonché un ente pubblico dotato di autonomia politica e amministrativa sancita e limitata principalmente dalla Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114-133). Le regioni sono in numero di venti e, a eccezione della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, sono ripartite in enti di area vasta, che possono essere di due tipi: le 88 province (tra cui 2 autonome del Trentino-Alto Adige e 6 liberi consorzi comunali siciliani) e le 14 città metropolitane. A livello puramente statistico sono considerate anche le 4 ex province del Friuli-Venezia Giulia e quella della Valle d'Aosta. Il livello amministrativo più piccolo all'interno delle regioni è il comune. La regione Trentino-Alto Adige si distingue dalle altre 19 regioni per il fatto che il potere decisionale (molto più avanzato che nelle altre regioni) è esercitato direttamente a livello provinciale con le province autonome di Trento e di Bolzano.
La pubblica amministrazione italiana (in acronimo PA), nell'ordinamento giuridico italiano, indica il complesso degli enti pubblici facenti parte della pubblica amministrazione della Repubblica Italiana.
Il servizio sanitario nazionale (SSN), nell'ordinamento giuridico italiano, identifica il complesso delle funzioni, delle attività e dei servizi assistenziali gestiti ed erogati dalle Regioni italiane.
Un comune, nell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana, è un ente locale territoriale autonomo, che può avere il titolo di città. Formatosi praeter legem secondo i princìpi consolidatisi nei comuni medievali, è previsto dall'art. 114 della costituzione della Repubblica Italiana. Può essere suddiviso in frazioni, le quali possono a loro volta avere un limitato potere grazie a delle apposite assemblee elettive. La disciplina generale è contenuta nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ha come organi politici il consiglio comunale, la giunta comunale e il sindaco.
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