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"Diritto, nel lessico giuridico, \xc3\xa8 l'insieme delle norme giuridiche presenti in un ordinamento giuridico e/o delle norme giuridiche che regolano una determinata disciplina, ma anche un sinonimo di potere o facolt\xc3\xa0. Per estensione indica anche la scienza che studia le norme giuridiche e le fonti giuridiche; altri significati ancora possono derivare da fraseologie di dettaglio.\n\n"
"Lo Stato di diritto (locuzione derivata dall'originaria espressione della lingua tedesca Rechtsstaat, coniata dalla dottrina giuridica tedesca nel XIX secolo) \xc3\xa8 quella forma di Stato che assicura la salvaguardia e il rispetto dei diritti e delle libert\xc3\xa0 dell'uomo; insieme alla garanzia dello Stato sociale, concorre alla definizione dei diritti che gli Stati membri delle Nazioni Unite si sono impegnati a garantire ai loro cittadini con i due Covenants del 1966.\n\n"
"I diritti umani (o diritti dell'uomo) sono una concezione filosofico-politica che, accolta come fondamento giuridico dalle Costituzioni moderne, descrive i diritti inalienabili che ogni essere umano possiede.\nTra i diritti fondamentali dell'essere umano si possono ricordare: il diritto alla vita, il diritto alla libert\xc3\xa0 individuale, il diritto all'autodeterminazione, il diritto a un giusto processo, il diritto ad un'esistenza dignitosa, il diritto alla libert\xc3\xa0 religiosa con il conseguente diritto a cambiare la propria religione, oltre che, di recente tipizzazione normativa, il diritto alla protezione dei propri dati personali (privacy) e il diritto di voto.\n\n"
'Il copyright (termine di lingua inglese che letteralmente significa diritto di copia) \xc3\xa8 un termine che identifica il diritto d\'autore nei paesi di common law, dal quale per\xc3\xb2 differisce sotto vari aspetti. Ciononostante, il termine viene comunemente usato anche per indicare genericamente la normativa sul diritto d\'autore degli ordinamenti di civil law.\n\xc3\x88 solitamente abbreviato con il simbolo \xc2\xa9. Quando tale simbolo non \xc3\xa8 utilizzabile si riproduce con la lettera "c" posta tra parentesi: (c) o (C). In base alla Convenzione di Berna \xc3\xa8 stata introdotta la regola della durata pi\xc3\xb9 breve.\n\n'
'Per fonte del diritto si indica ogni atto giuridico avente forza di legge o altro elemento in forza del quale vengano emanate, modificate o eliminate le norme giuridiche in un determinato ambito giuridico.\n\n'