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La legislazione italiana dei beni culturali è quella parte del diritto italiano che disciplina la valorizzazione, conservazione, tutela e fruizione dei beni culturali. L'evoluzione normativa è risultata intensa in questo settore, soprattutto negli ultimi anni, con diversi interventi che hanno modificato la legislazione in precedenza vigente, risalente alla fine degli anni trenta del XX secolo, in particolare riguardo alla definizione di "bene culturale" e all'attribuzione alle regioni e agli enti locali di alcune competenze precedentemente riservate allo Stato.
La Legislazione italiana a tutela delle minoranze linguistiche riconosce dodici comunità linguistiche storiche parlanti idiomi ascritti a varie famiglie linguistiche presenti entro i confini della Repubblica italiana e diversi dall'italiano, lingua ufficiale dello stato. Questi dodici gruppi linguistici (albanesi, catalani, croati, francesi, francoprovenzali, friulani, germanici, greci, ladini, occitani, sardi, sloveni) sono rappresentati da circa 2.400.000/3.000.000 parlanti distribuiti in 1.171 comuni di 14 regioni, tutelati da apposite leggi nazionali (come la legge quadro 482/99) e regionali. Non sono giuridicamente riconosciute le «alloglossie interne», comunità parlanti idiomi di ceppo italo-romanzo trasferitesi dalle proprie sedi originali in altri territori (come gli idiomi gallo-italici dell'Italia insulare e meridionale), le «minoranze diffuse», le comunità parlanti varietà non territorializzate (come i rom e i sinti) quindi prive dell'elemento "territorialità", e le «nuove minoranze», le lingue alloglotte parlate in comunità di recente immigrazione conservanti «lingua, cultura, religione e identità di origine» perché mancanti dell'elemento di "storicità". È tuttavia anche da ricordare che le lingue dei migranti non sono comprese tra le lingue tutelate dal trattato internazionale (europeo) "Carta europea delle lingue regionali e minoritarie"La legge quadro 482/99 che dà attuazione all'art. 6 della Costituzione italiana (tutela minoranze linguistiche storiche), come precisato dalla Corte Costituzionale nella sua sentenza nr. 88 del 2011, non esaurisce ogni forma di riconoscimento e sostegno al ricco plurilinguismo presente in Italia; sia prima che dopo la legge 482/99 con apposite leggi regionali è stata infatti prevista la "valorizzazione" dei diversi patrimoni linguistici e culturali delle Regioni. in attuazione all'art. 9 Cost.
Il trust (traduzione letterale "fiducia"; la traduzione concettuale sarebbe "affido" intendendo l'affido di beni mobili/immobili) è un istituto del sistema giuridico di common law, sorto nell'ambito della giurisdizione di equity, che serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale (isolamento e protezione di patrimoni, gestioni patrimoniali controllate ed in materia di successioni, pensionistica, diritto societario e fiscale). Nulla ha a che vedere con l'istituto in argomento il termine antitrust, insieme di norme/istituzione a garanzia della effettiva concorrenza nei mercati economici: in tale caso il termine inglese "trust" è da intendersi nella sua accezione di "cartello" o "accordo" (in danno dei consumatori) fra imprese (solitamente in regime di oligopolio su scala nazionale o internazionale) idoneo a incidere negativamente sulle normali dinamiche del mercato libero e concorrenziale.
Normazione (anche normativa o legislazione), in diritto, indica l'attività della produzione di norme giuridiche nonché l'insieme delle stesse.
La naturopatia o medicina naturopatica è un insieme di pratiche di medicina alternativa, i cui fondamenti teorici furono raccolti da principi salutistici di diversa provenienza, forse formulati alla fine del XIX secolo negli Stati Uniti per poi diffondersi, in diverse forme, nel resto del mondo, senza però mai riuscire a dare vita a una medicina autonoma, univocamente e coerentemente definita. Essa dichiara di avere come obiettivo la stimolazione della capacità innata di autoguarigione o di ritorno all'equilibrio del corpo umano, denominata omeostasi, attraverso l'uso di tecniche e di rimedi di diversa natura, oppure attraverso l'adozione di stili di vita sani e in armonia con i "ritmi naturali". Le pratiche naturopatiche possono essere molto varie: massaggi, riflessologia plantare, idroterapia, cromopuntura/cromoterapia, floriterapia, climatoterapia, aromaterapia e molte altre. La medicina scientifica è critica riguardo alla medicina naturopatica, perché i mezzi utilizzati dalla medicina "alternativa" non sono fondati scientificamente, si basano su costrutti teorici non dimostrati; inoltre, i suoi presunti risultati clinici non reggono solitamente alla verifica clinica in studi controllati, e molti dei suoi esponenti usano in maniera fuorviante e suggestiva termini scientifici che hanno in realtà significati molto diversi.
La legislazione antimonopolistica, spesso indicata con il termine inglese antitrust, nel lessico giuridico definisce il complesso delle norme che sono poste a tutela della concorrenza sui mercati economici.
Il marchio registrato è un segno distintivo che, a seguito di deposito e successiva concessione da parte di un ente governativo preposto, gode di una particolare tutela giuridica nei confronti di terzi. In quanto segno distintivo identifica un bene o servizio indicandone la fonte di origine nel titolare o licenziatario. I diritti in capo al titolare del marchio registrato partono dalla data di deposito della domanda di registrazione oppure, se previsto dalle leggi e dai regolamenti, dall'uso protratto del medesimo segno per i medesimi prodotti o servizi attraverso la cosiddetta rivendicazione d'uso. Il diritto di privativa che nasce dalla registrazione di marchio consente al titolare o aventi diritto - licenziatari ad esempio - di utilizzare il marchio in modo esclusivo per contraddistinguere beni o servizi, la comunicazione pubblicitaria relativa ai medesimi o comunque qualunque tipo di attività commerciale o economica a essi connessa. Tale privativa si estende per i paesi in cui il marchio è stato depositato/registrato attraverso procedure nazionali o internazionali che prevedono con un unico deposito la tutela per più nazioni aderenti a trattati internazionali o transnazionali. I diritti di privativa hanno durata limitata nel tempo variabile a seconda delle legislazioni dei singoli stati e sono rinnovabili previa procedura apposita e pagamento delle relative tasse.