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Una start-up innovativa è una particolare forma di società di capitali prevista nell'ordinamento italiano. La definizione di start-up innovativa è contenuta nell’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (noto anche come Decreto crescita “bis”), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Si tratta di un provvedimento volto a favorire l’occupazione giovanile e semplificare l’accesso agli strumenti finanziari per le imprese giovani che puntano all'innovazione. Le ragioni che hanno spinto il legislatore a regolamentare il fenomeno vanno individuate nella volontà di adottare politiche volte a «favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione in particolare giovanile» al pari di altri paesi europei ed extraeuropei.
La naturopatia o medicina naturopatica è un insieme di pratiche di medicina alternativa, i cui fondamenti teorici furono raccolti da principi salutistici di diversa provenienza, forse formulati alla fine del XIX secolo negli Stati Uniti per poi diffondersi, in diverse forme, nel resto del mondo, senza però mai riuscire a dare vita a una medicina autonoma, univocamente e coerentemente definita. Essa dichiara di avere come obiettivo la stimolazione della capacità innata di autoguarigione o di ritorno all'equilibrio del corpo umano, denominata omeostasi, attraverso l'uso di tecniche e di rimedi di diversa natura, oppure attraverso l'adozione di stili di vita sani e in armonia con i "ritmi naturali". Le pratiche naturopatiche possono essere molto varie: massaggi, riflessologia plantare, idroterapia, cromopuntura/cromoterapia, floriterapia, climatoterapia, aromaterapia e molte altre. La medicina scientifica è critica riguardo alla medicina naturopatica, perché i mezzi utilizzati dalla medicina "alternativa" non sono fondati scientificamente, si basano su costrutti teorici non dimostrati; inoltre, i suoi presunti risultati clinici non reggono solitamente alla verifica clinica in studi controllati, e molti dei suoi esponenti usano in maniera fuorviante e suggestiva termini scientifici che hanno in realtà significati molto diversi.
L'interpello, secondo il diritto italiano, è un'istanza che il contribuente rivolge all'amministrazione finanziaria affinché quest'ultima dia una valutazione preventiva ad un'operazione economica ancora in fieri. L'ordinamento tributario italiano prevede diverse tipologie.
Il consolidato fiscale è un'opportunità di modalità di tassazione concesso ai gruppi societari dal "nuovo" Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), la cui disciplina è indicata negli artt. 117-129. Non tutti i gruppi però possono effettuare l'opzione per il consolidato; un'eccezione, ad esempio, è costituita dalle società che optano per la trasparenza in qualità di partecipate (artt. 115-116 del TUIR). Il consolidato consente di far sorgere un'unica obbligazione tributaria a fronte di una moltitudine di soggetti passivi IRES (società o enti commerciali che siano) legati tra di loro da un rapporto di controllo. Ai fini del consolidato fiscale il controllo è individuato come detenzione in un'altra società di capitali di azioni che permettono l'ottenimento della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria (art. 2359, comma 1, par. 1, del codice civile) o la cui partecipazione agli utili è superiore al 50%. Per il calcolo di tali soglie si computa anche il controllo indiretto per la quota demoltiplicata (A controlla al 70% B, B controlla all'80% C: dunque A non controlla direttamente C, ma la controlla indirettamente - per mezzo di B - al 70%*80%=56%). L'adesione al consolidamento si effettua per mezzo di un'opzione congiunta dell'ente controllante e degli enti controllati con validità triennale. In questo triennio se viene meno il rapporto di controllo il regime fiscale si scioglie con effetti anche per il periodo pregresso. Comunque, condizione essenziale per la procedura di consolidato è l'invio telematico di un apposito modello all'Agenzia delle Entrate (D.M. 9 giugno 2006). Con l'adesione al consolidato fiscale l'obbligazione tributaria in capo al gruppo è determinata con l'applicazione dell'aliquota di tassazione ad una base imponibile data come somma algebrica del reddito netto dell'ente controllante e di quello degli enti controllati (per intero anche se la partecipazione non è totalitaria, così non vi saranno obbligazioni tributarie dirette in capo all'ente controllato). La base imponibile consolidata si formerà considerando i trasferimenti infragruppo in regime di neutralità fiscale; i dividendi che l'ente controllante riceve dagli enti controllati sono totalmente esenti da tassazione. L'ente controllante è responsabile per i maggiori debiti di imposta, e per i relativi interessi, riferiti al reddito complessivo globale; mentre l'ente controllato risponde solidalmente assieme all'ente controllante solamente per i maggiori debiti di imposta/interessi/sanzioni riferiti alla sua base imponibile. Vi è inoltre la possibilità di esercitare l'opzione per il cosiddetto "Consolidato mondiale" da parte delle società (o enti commerciali) residenti per i redditi conseguiti dalle controllate non residenti (artt. 130-142 del TUIR).