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Il commercio equo e solidale o commercio equo (o Fair Trade, in inglese) è una forma di commercio che vorrebbe garantire al produttore ed ai suoi dipendenti un prezzo giusto assicurando anche la tutela del territorio. Si oppone alla massimizzazione del profitto praticata dalle grandi catene di distribuzione organizzata e dai grandi produttori. Carattere tipico di questo commercio è di vendere direttamente al cliente finale i prodotti, limitando la catena di intermediari. La Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale è il documento che definisce i valori e i principi condivisi da tutte le organizzazioni di Commercio Equo e Solidale italiane. La prima versione della Carta è stata approvata nel 1999 sviluppata fino ad arrivare alla stesura e approvazione della seconda Carta nel 2005. La Carta definisce che cos’è il Commercio Equo e Solidale e contiene gli obiettivi del commercio stesso. L’11 maggio si celebra in tutto mondo la Giornata del Commercio Equo e Solidale.
L'espressione commercio elettronico (in inglese e-commerce (anche eCommerce)), può indicare diversi concetti: può riferirsi all'insieme delle transazioni per la commercializzazione di beni e servizi tra produttore (offerta) e consumatore (domanda), realizzate tramite Internet; nell'industria delle telecomunicazioni, si può altresì intendere il commercio elettronico come l'insieme delle applicazioni dedicate alle transazioni commerciali. un'ulteriore definizione descrive il commercio elettronico come l'insieme della comunicazione e della gestione di attività commerciali attraverso modalità elettroniche, come l'EDI (Electronic Data Interchange) e con sistemi automatizzati di raccolta dati.
La camera di commercio è un ente che associa le imprese di un determinato territorio per tutelare i loro interessi collettivi, creare opportunità di affari e prestare loro eventuali altri servizi (ad esempio, di arbitrato per le controversie tra di esse o con i loro clienti). Si ritiene che le più antiche camere di commercio siano quelle di Marsiglia, in Francia, e Bruges, in Belgio, fondate nel 1599.L'ambito territoriale di riferimento di una camera di commercio è molto variabile: può andare da una città ad una circoscrizione di livello intermedio (provincia, come in Italia, regione, contea ecc.) fino ad un intero stato; esistono inoltre camere di commercio internazionali. Anche il numero di imprese aderenti può variare notevolmente, dall'ordine delle decine fino a quello delle centinaia di migliaia (sono più di 300.000 nella Camera di commercio e industria di Parigi). Le camere di commercio possono essere a loro volta associate in organizzazioni nazionali, come Unioncamere in Italia, o internazionali, come Eurochambres a livello europeo e l'International Chamber of Commerce (ICC) a livello mondiale.
Il commercio, in economia, ovvero lo scambio in forma di acquisto e/o vendita di beni valutari o di consumo, mobili o immobili, e di servizi su un mercato in cambio di moneta, è una delle attività principali su cui, da sempre, si fonda il sistema economico / operazione di scambio di beni o servizi in cambio di una valuta monetaria. Nei secoli, il commercio ha subìto varie evoluzioni fino a raggiungere, a far data dallo sviluppo rispettivamente nelle ere industriale e post-industriale dei mezzi di trasporto e di comunicazione, alla convergenza verso un mercato globale senza confini, la globalizzazione. Quando il commercio si svolge tra nazioni diverse avvengono le cosiddette esportazione ed importazione.
Per origine preferenziale si intende il riconoscimento di uno status specifico a una merce proveniente dall'estero; questa condizione "preferenziale" è necessaria per ottenere benefici daziari all'importazione (riduzione dell'importo dovuto/esenzione totale), abolizione dei divieti quantitativi/contingentamenti). La designazione di origine è totalmente separata e disgiunta dalla provenienza della merce stessa; una merce fabbricata nella nazione "A" non cambia origine attraversando la nazione "B", neppure quando in quest'ultima vengono espletate operazioni doganali di importazione e liquidate le imposte relative. I requisiti da soddisfare per ottenere l'originale preferenziale variano sia in funzione delle singole voci doganali dei prodotti sia in funzione dei singoli accordi siglati dall'Unione europea con i vari stati esteri. È chiaramente di origine preferenziale della nazione "A" qualsiasi materiale prodotto con materie prime e in fabbriche all'interno della nazione "A" stessa, può però ottenere l'origine preferenziale anche una merce di altro tipo, purché siano soddisfatti determinati requisiti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il requisito da soddisfare affinché un prodotto goda della concessione dell'origine preferenziale, può essere: la riclassificazione della merce: il requisito viene soddisfatto se la lavorazione effettuata su un prodotto è tale da comportare l'attribuzione di una classificazione doganale completamente differente rispetto a quella del prodotto originario. Esempio: tessuto di origine della nazione "B", trasformato in abbigliamento nella nazione "A"-->origine preferenziale della nazione "A". del valore aggiunto il requisito viene soddisfatto se il valore dei componenti non originari (originati nella nazione "B") utilizzati per realizzare il prodotto è inferiore a una certa percentuale, che dipende dal tipo di prodotto, calcolata sul prezzo franco fabbrica del prodotto, oppure il requisito viene soddisfatto se il valore dei componenti non originari utilizzati per realizzare il prodotto è inferiore a una certa percentuale – più alta della precedente – e contemporaneamente è inferiore al valore dei componenti originari.Specificatamente nei rapporti tra l'Unione europea e le nazioni con cui sono stati firmati degli accordi specifici di interscambio, l'origine preferenziale è garantita da un documento, il Certificato di circolazione EUR 1, emesso dall'azienda esportatrice e vidimato, previo controllo, dalle autorità doganali della nazione di esportazione; tale documento deve essere presentato alle autorità doganali del paese di destinazione per ottenere le agevolazioni previste. Un'ulteriore semplificazione è costituita dalla possibilità di sostituire il suddetto certificato con un'autocertificazione da parte dell'esportatore; questa opportunità è però limitata ad un valore delle merci non superiore ai 6.000 Eur e la dichiarazione deve essere presentata con timbro e firma in originale, nonché compilata secondo una dicitura specifica prevista dalle autorità doganali.
Il fallimento, nell'ordinamento giuridico italiano, è una procedura concorsuale liquidatoria, finalizzata alla soddisfazione dei creditori mediante la liquidazione del patrimonio dell'imprenditore, a cui si può ricorrere in presenza di determinati requisiti. Essa coinvolge l'imprenditore commerciale con l'intero patrimonio e i suoi creditori. Tale procedura è diretta all'accertamento dello stato di insolvenza dell'imprenditore, all'accertamento dei crediti vantati nei suoi confronti e alla loro successiva liquidazione secondo il criterio della par condicio creditorum, tenendo conto delle cause legittime di prelazione. È regolata dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ma la disciplina è stata più volte modificata nel corso del tempo. Alternativamente, il superamento della crisi dell'impresa è possibile esperendo un concordato preventivo, oppure tentando una ristrutturazione aziendale o la richiesta di amministrazione straordinaria, per consentire il salvataggio dell'impresa attraverso accordi tra l'imprenditore e i creditori.
Il concordato preventivo è una procedura concorsuale del diritto fallimentare italiano cui può ricorrere un debitore (sia esso un imprenditore individuale, una società o un diverso ente) avente i requisiti che si trovi in uno stato di crisi o di insolvenza, per tentare il risanamento anche attraverso la continuazione dell'attività ed eventualmente la cessione dell'attività a un soggetto terzo oppure per liquidare il proprio patrimonio e mettere il ricavato al servizio della soddisfazione dei crediti, evitando così il fallimento. Si tratta di un istituto giuridico che, nell'ordinamento italiano, trae origine dalla moratoria disciplinata dall'abrogato Codice del commercio del 1865. La disciplina della procedura di concordato preventivo è contenuta nella legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267) ed è stata più volte rivisitata negli ultimi anni da parte del legislatore con interventi mirati a favorire il superamento della crisi d'impresa.
Il civil law (in Italia detto anche diritto continentale o diritto romano-germanico), è un modello di ordinamento giuridico derivante dal diritto romano, oggi dominante a livello mondiale. Spesso è contrapposto ai modelli cosiddetti di common law dei paesi anglofoni. I sistemi di civil law si sono sviluppati dapprima nell'Europa continentale e poi, in moltissimi stati del pianeta, all'interno della cornice dottrinaria del diritto romano-giustinianeo. Storicamente, è l'insieme dei concetti e dei sistemi derivati in ultima analisi dal Codice di Giustiniano, ma fortemente influenzati dalle consuetudini del diritto napoleonico, germanico, canonico, feudale e locale, nonché da correnti dottrinarie quali il giusnaturalismo, la codificazione e il positivismo giuridico. Concettualmente, procede per astrazioni, formula principi generali e distingue le norme sostanziali da quelle procedurali. Esso considera il diritto giurisprudenziale secondario e subordinato al diritto legislativo. La caratteristica fondamentale di tali sistemi è che essi usano codici con testi brevi che tendono a evitare scenari fattuali specifici.