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Un regolamento, in diritto, viene usato per designare atti normativi emanati da organi dello stato, enti pubblici, enti locali, organizzazioni internazionali e anche enti privati per disciplinare determinate materie o il proprio funzionamento.
Un regolamento governativo, nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto amministrativo del Governo avente valore di fonte normativa secondaria, che si colloca cioè al di sotto delle fonti costituzionali e delle fonti primarie (ossia legge ordinaria, decreto legislativo, decreto-legge, trattato internazionale, direttive e regolamenti dell'Unione europea). Secondo la dottrina sono quindi atti formalmente amministrativi e sostanzialmente normativi. La loro collocazione al di sotto delle fonti primarie è giustificata dal processo richiesto per la loro approvazione, dal quale il Parlamento (l'unico organo costituzionale elettivo titolare della funzione legislativa) è completamente escluso: i regolamenti governativi sono infatti proposti e approvati interamente all'interno dell'esecutivo, sebbene in base a una norma di legge autorizzativa (nell'ordinamento italiano la legge 23 agosto 1988, n. 400).
Il Consiglio dei ministri è l'organo collegiale esecutivo di cui si compone il Governo Italiano; è costituito dal presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri.
Il Presidente del Consiglio dei ministri incaricato è l'organo costituzionale transitorio nominato dal presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 92 della Costituzione della Repubblica Italiana che ha il solo compito di risolvere le crisi di governo trovando le forze parlamentari e le personalità necessarie da proporre al Capo dello Stato per formare un nuovo esecutivo.
Il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana presiede il Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione "dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri". Contrariamente a come vengono talvolta definiti in ambito giornalistico, il titolo e le funzioni della carica non corrispondono a quelli di "capo del governo", ma sono correttamente espressi con la locuzione latina di Primus inter pares. La carica non è elettiva ma viene assegnata dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione, che non richiede particolari requisiti necessari per tale nomina. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di esso nomina i Ministri della Repubblica. Nella cosiddetta seconda repubblica si è diffuso l'uso giornalistico-politico del termine premier in luogo di Presidente del Consiglio, in analogia con la figura britannica del premierato; l'uso è improprio perché, sebbene entrambi rappresentino il vertice del potere esecutivo, si tratta di organi differenti per origine, costituzione e poteri. Dal 1º giugno 2018 il presidente del Consiglio dei ministri è Giuseppe Conte.
Le leggi Bassanini (identificate complessivamente anche come riforma Bassanini) indicano alcuni provvedimenti normativi della Repubblica Italiana, così dette poiché principalmente ispirate dall'allora ministro per la funzione pubblica Franco Bassanini, riguardanti la riforma della Pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è un organo di rilievo costituzionale italiano con funzione consultiva rispetto al Governo, alle Camere e alle Regioni. Le materie di sua competenza sono la legislazione economica e sociale, nell'ambito delle quali ha diritto all'iniziativa legislativa. Organismi simili di partecipazione alla gestione del potere, in cui è rappresentata l'intera società civile, sono presenti in tutte le costituzioni democratico-liberali del primo dopoguerra, poi riformati: il Volkswirtschaftsrat (Bismarck, 1881) riformato nella Costituzione del 1919, il Conseil économique social et environnemental (Francia, 1919), il Consiglio Nazionale delle Corporazioni (Italia, 1930), il Consejo Economico y Social (Spagna, 1991) e il National Economic Council (Stati Uniti, 1993).
Il Consiglio di Stato è, nell'ordinamento italiano, un organo di rilievo costituzionale. Previsto dall'articolo 100 della Costituzione, che lo inserisce tra gli organi ausiliari del Governo, è organo giurisdizionale, ed è anche massimo giudice speciale amministrativo, in posizione di terzietà rispetto alla pubblica amministrazione italiana, ai sensi dell'articolo 103 della Costituzione. La sua sede è Palazzo Spada, a Roma.