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Gli enti previdenziali (o enti pubblici previdenziali), nell'ordinamento giuridico italiano, sono le istituzioni previste ai sensi dell'art. 38 della Costituzione che gestiscono la previdenza e l'assistenza previste dall'Assicurazione Generale Obbligatoria o sue forme sostitutive secondo il modello previdenziale corporativo (pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, pensione di invalidità, pensione di inabilità, pensione di reversibilità o pensione ai superstiti o pensione indiretta). Essi gestiscono sistemi pensionistici senza copertura patrimoniale utilizzando il metodo PAYG per il calcolo delle prestazioni previdenziali al fine di garantire la sostenibilità fiscale dei sistemi pensionistici obbligatori. Le attività sono finanziate sia con le imposte specifiche (contributi previdenziali) sia con altri trasferimenti dello Stato. Tali enti pubblici gestiscono quella che è comunemente detta previdenza di primo pilastro, distinta invece dalla previdenza complementare (detta anche "previdenza di secondo pilastro"), che si attua invece su base volontaria. La partecipazione agli enti previdenziali è obbligatoria per legge.
Il termine ente (dal latino ens, participio presente del verbo esse, 'essere') nel linguaggio giuridico viene utilizzato talora come sinonimo di persona giuridica, altre volte con un significato più ampio.
Il diritto pubblico è quella branca del diritto che si occupa dello studio delle norme che disciplinano e regolamentano l'organizzazione e il funzionamento dello Stato, delle istituzioni e degli enti pubblici, oltre ai rapporti fra il cittadino e gli enti cui sia riconosciuto il particolare status appunto "di diritto pubblico".
Nella legislazione italiana riguardante le amministrazioni comunali, l'equilibrio è l'obbligo di pareggio tra il totale delle entrate e il totale delle spese iscritte nel bilancio di previsione, a cui si aggiunge l'obbligo di coprire le spese correnti (ovvero di gestione) con le sole entrate correnti (Entrate tributarie, Entrate derivanti da trasferimenti, Entrate extratributarie).
Per entrata nel bilancio comunale si intende una somma di denaro che l'ente ha a sua disposizione come risorsa per il finanziamento delle spese di gestione ed eventuali investimenti di lungo periodo che il Comune intende realizzare sul suo territorio. L'entrata rappresenta una delle due categorie principali in cui viene suddiviso il bilancio e comprende tutti gli introiti che, a vario titolo, sono di competenza del comune in accordo alle proprie funzioni. Tra questi, si trovano sia le tasse che i contributi e le imposte che il Comune prevede di incassare nel suo territorio, nonché i trasferimenti che riceverà da enti regionali, statali o altri enti pubblici (Es: INPS).
Un ente locale, nell'ordinamento giuridico italiano, è un ente pubblico, che può appartenere o meno agli enti territoriali.
Un ente locale è un ente pubblico di governo o amministrazione locale la cui competenza è limitata entro un determinato ambito territoriale (ad esempio una circoscrizione).
Il diritto amministrativo è un ramo del diritto pubblico le cui norme regolano l'organizzazione della pubblica amministrazione, le attività di perseguimento degli interessi pubblici e i rapporti tra le varie manifestazioni del potere pubblico e i cittadini.