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Gli enti previdenziali (o enti pubblici previdenziali), nell'ordinamento giuridico italiano, sono le istituzioni previste ai sensi dell'art. 38 della Costituzione che gestiscono la previdenza e l'assistenza previste dall'Assicurazione Generale Obbligatoria o sue forme sostitutive secondo il modello previdenziale corporativo (pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, pensione di invalidità, pensione di inabilità, pensione di reversibilità o pensione ai superstiti o pensione indiretta). Essi gestiscono sistemi pensionistici senza copertura patrimoniale utilizzando il metodo PAYG per il calcolo delle prestazioni previdenziali al fine di garantire la sostenibilità fiscale dei sistemi pensionistici obbligatori. Le attività sono finanziate sia con le imposte specifiche (contributi previdenziali) sia con altri trasferimenti dello Stato. Tali enti pubblici gestiscono quella che è comunemente detta previdenza di primo pilastro, distinta invece dalla previdenza complementare (detta anche "previdenza di secondo pilastro"), che si attua invece su base volontaria. La partecipazione agli enti previdenziali è obbligatoria per legge.
Il termine ente (dal latino ens, participio presente del verbo esse, 'essere') nel linguaggio giuridico viene utilizzato talora come sinonimo di persona giuridica, altre volte con un significato più ampio.
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (anche testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, abbreviato TUEL o anche TUOEL) è una norma giuridica della Repubblica Italiana che stabilisce i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali italiani.
Gli enti pubblici di ricerca, in Italia, sono enti pubblici a rilevanza nazionale, con il compito di svolgere attività di ricerca scientifica nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico-scientifico.
Nella legislazione italiana riguardante le amministrazioni comunali, l'equilibrio è l'obbligo di pareggio tra il totale delle entrate e il totale delle spese iscritte nel bilancio di previsione, a cui si aggiunge l'obbligo di coprire le spese correnti (ovvero di gestione) con le sole entrate correnti (Entrate tributarie, Entrate derivanti da trasferimenti, Entrate extratributarie).
Un ente pubblico italiano, ai sensi della legge italiana, è un ente costituito o riconosciuto da norme di legge, attraverso il quale la pubblica amministrazione svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico.
Un ente pubblico economico, nel diritto italiano, è un ente pubblico che è dotato di propria personalità giuridica, proprio patrimonio e proprio personale dipendente.
Con il termine delega di pagamento si intende un prestito con pagamento rateale concesso al lavoratore dipendente di Amministrazioni pubbliche o private, estinguibile mediante trattenute di quote della retribuzioni mensili, che vengono versate al soggetto finanziante da parte del datore di lavoro, cui è stato conferito il relativo mandato irrevocabile da parte del lavoratore dipendente. Affinché si possa perfezionare il prestito con delega effettuata da parte di una Amministrazione statale è necessario che, preliminarmente, venga stabilita convenzione da parte del soggetto erogante con l'Amministrazione di appartenenza. Le Amministrazioni parastatali (Enti pubblici quali Regioni, Province, Comuni, Asl, etc.) e le società a partecipazione maggioritaria da parte dello Stato, generalmente assumono gli incarichi di delegazione per prestiti anche in assenza di convenzione.
Il bilancio comunale, nell'ordinamento giuridico italiano, è disciplinato dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, segnatamente, dalla Parte II del testo di legge rubricato Ordinamento finanziario e contabile, nell'ambito di una più ampia regolamentazione del bilancio degli enti locali.