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Legge Pica

La legge 15 agosto 1863, n. 1409 (nota anche come legge Pica dal nome del suo promotore, il deputato abruzzese Giuseppe Pica) fu una legge del Regno d'Italia. Venne concepita come “mezzo eccezionale e temporaneo di difesa” per contrastare il brigantaggio postunitario e fu emanata in deroga agli articoli 24 e 71 dello Statuto albertino, che garantivano il principio di uguaglianza di tutti i sudditi dinanzi alla legge e la garanzia del giudice naturale. Introdusse il reato di brigantaggio, i cui trasgressori sarebbero stati giudicati dai tribunali militari; essa inoltre fu la prima disposizione normativa dello stato unitario a contemplare il reato di camorrismo e a prevedere il "domicilio coatto". Le pene comminabili andavano dalla fucilazione, ai lavori forzati a vita, ad anni di carcere, con attenuanti per chi si fosse consegnato o avesse collaborato con la giustizia. Approvata durante il governo Minghetti I e promulgata da Vittorio Emanuele II il 15 agosto dello stesso anno, la legge fu più volte prorogata e rimase in vigore fino al 31 dicembre 1865.

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