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Il termine legge viene usato nel diritto con una molteplicità di significati.
Per fonte del diritto si indica ogni atto giuridico avente forza di legge o altro elemento in forza del quale vengano emanate, modificate o eliminate le norme giuridiche in un determinato ambito giuridico.
Il diritto soggettivo è il riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico (del diritto oggettivo) di una pretesa, che implica un altrui obbligo di non fare o di fare. Comporta la facoltà di agire per difendere l’interesse riconosciuto ed eventualmente minacciato. Diritti e obblighi sono dunque correlativi.
Il diritto d'autore italiano è la branca dell'ordinamento giuridico italiano che disciplina il diritto d'autore, cioè l'attribuzione di un insieme di facoltà a colui che realizza un'opera dell'ingegno di carattere creativo, con l'effetto di riservargli diritti morali ed economici. È disciplinato prevalentemente dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (e il successivo regolamento applicativo, il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369) nonché Titolo IX del Libro Quinto del codice civile italiano.
Diritto, nel lessico giuridico, è l'insieme delle norme giuridiche presenti in un ordinamento giuridico e/o delle norme giuridiche che regolano una determinata disciplina, ma anche un sinonimo di potere o facoltà. Per estensione indica anche la scienza che studia le norme giuridiche e le fonti giuridiche; altri significati ancora possono derivare da fraseologie di dettaglio.