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Per partecipazione statale si intende un intervento dello stato nell'attività economica sia a livello di impresa che di finanza, caratterizzato dal possesso, da parte dello Stato o comunque di un ente pubblico, di partecipazioni azionarie in società private. Può esser realizzato con interventi normativi, come ad esempio la previsione di golden share.
Per partecipazione qualificata si intende una partecipazione societaria di peso rilevante, ovvero: per una società quotata in mercati regolamentati italiani o esteri, il possesso superiore al 2% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria, oppure il possesso superiore al 5% del capitale sociale; altrimenti, per una società non quotata in mercati regolamentati, il possesso superiore al 20% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria, oppure il possesso superiore al 25% del capitale sociale o patrimonio.La definizione è ai sensi dell'art. 67 T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, d.P.R. n. 917/86).
Il termine partecipazioni a cascata identifica un tipo di partecipazione societaria dei gruppi di società a struttura complessa, ovvero quelli in cui sono presenti partecipazioni indirette.
La partecipazione politica è la contribuzione popolare alle scelte di indirizzo e di dettaglio dello Stato, apportata dagli individui che lo compongono. È al tempo stesso un concetto antico e recente. È antico in quanto fin dal momento in cui si può parlare di politica come attività svolta in comunità organizzate vi è stata partecipazione politica. È un fenomeno recente poiché è strettamente collegato a significativi mutamenti nei sistemi socio-economici e nella natura delle comunità politiche. Non si può dubitare che si possa parlare di partecipazione politica sin dai casi delle polis greche. Infatti, nonostante il numero di coloro che erano ammessi al processo decisionale fosse molto limitato, le caratteristiche centrali della partecipazione politica, vale a dire il suo essere diretta a influenzare sia la scelta dei decisori sia le decisioni stesse, erano presenti anche nelle polis greche, e ancor più lo sarebbero state nella Repubblica romana.
L'associazione in partecipazione è uno dei contratti tipici disciplinati dalla codificazione civilistica italiana nel quale una parte (l'associante) attribuisce ad un'altra (l'associato) il diritto ad una partecipazione agli utili della propria impresa o, in base alla volontà delle parti contraenti, di uno o più affari determinati, dietro il corrispettivo di un apporto da parte dell'associato. Tale apporto, secondo la giurisprudenza prevalente, può essere di natura patrimoniale ma potrà anche consistere nell'apporto di lavoro, o nell'apporto misto capitale/lavoro. La sua disciplina fondamentale, nel diritto italiano, è contenuta nell'art. 2549 e seguenti del codice civile italiano. Il Jobs Act, tramite l'art. 53 del D.Lgs. 81/2015, entrato in vigore il 25 marzo 2015, ha abrogato l'associazione in partecipazione con riferimento al solo apporto di lavoro; rimane invece l'associazione in partecipazione fra imprese (o liberi professionisti) ma solo per apporto di capitale.