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Partecipazioni rilevanti

Le partecipazioni rilevanti, ai sensi della legge italiana, sono una tipologia di partecipazione all'azionariato di una società disciplinate dall'art. 120 del testo unico sulla finanza. Esse ricorrono quando: una persona fisica o Società o Ente partecipano, direttamente o indirettamente, in una società con azioni quotate in misura superiore al 5% del capitale sociale di questa, o quando una società con azioni quotate partecipa, direttamente o indirettamente, in altra società con azioni non quotate o in una società a responsabilità limitata, anche estere, in misura superiore al 10% del loro capitale. Tuttavia, con l'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012, si è abrogato il comma 3 dell'art. 120 ed ogni riferimento ad esso contenuto nel medesimo articolo . Di conseguenza, le suddette partecipazioni superiori al 10% detenute da società con azioni quotate in società con azioni non quotate o s.r.l., non sono più "rilevanti", e rimangono solamente quelle superiori al 3% in società con azioni quotate. La Consob può variare le soglie per la rilevanza della partecipazione.

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