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Le partecipazioni rilevanti, ai sensi della legge italiana, sono una tipologia di partecipazione all'azionariato di una società disciplinate dall'art. 120 del testo unico sulla finanza. Esse ricorrono quando: una persona fisica o Società o Ente partecipano, direttamente o indirettamente, in una società con azioni quotate in misura superiore al 5% del capitale sociale di questa, o quando una società con azioni quotate partecipa, direttamente o indirettamente, in altra società con azioni non quotate o in una società a responsabilità limitata, anche estere, in misura superiore al 10% del loro capitale. Tuttavia, con l'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012, si è abrogato il comma 3 dell'art. 120 ed ogni riferimento ad esso contenuto nel medesimo articolo . Di conseguenza, le suddette partecipazioni superiori al 10% detenute da società con azioni quotate in società con azioni non quotate o s.r.l., non sono più "rilevanti", e rimangono solamente quelle superiori al 3% in società con azioni quotate. La Consob può variare le soglie per la rilevanza della partecipazione.
Per partecipazione qualificata si intende una partecipazione societaria di peso rilevante, ovvero: per una società quotata in mercati regolamentati italiani o esteri, il possesso superiore al 2% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria, oppure il possesso superiore al 5% del capitale sociale; altrimenti, per una società non quotata in mercati regolamentati, il possesso superiore al 20% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria, oppure il possesso superiore al 25% del capitale sociale o patrimonio.La definizione è ai sensi dell'art. 67 T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, d.P.R. n. 917/86).
Il termine partecipazioni a cascata identifica un tipo di partecipazione societaria dei gruppi di società a struttura complessa, ovvero quelli in cui sono presenti partecipazioni indirette.
La partecipazione politica è la contribuzione popolare alle scelte di indirizzo e di dettaglio dello Stato, apportata dagli individui che lo compongono. È al tempo stesso un concetto antico e recente. È antico in quanto fin dal momento in cui si può parlare di politica come attività svolta in comunità organizzate vi è stata partecipazione politica. È un fenomeno recente poiché è strettamente collegato a significativi mutamenti nei sistemi socio-economici e nella natura delle comunità politiche. Non si può dubitare che si possa parlare di partecipazione politica sin dai casi delle polis greche. Infatti, nonostante il numero di coloro che erano ammessi al processo decisionale fosse molto limitato, le caratteristiche centrali della partecipazione politica, vale a dire il suo essere diretta a influenzare sia la scelta dei decisori sia le decisioni stesse, erano presenti anche nelle polis greche, e ancor più lo sarebbero state nella Repubblica romana.
La suddivisione del mondo in Nord e Sud, in funzione del suo sviluppo socio-economico, e l'uso di questi termini per una descrizione geopolitica venne usata pubblicamente per la prima volta nel 1980 da Willy Brandt, nel titolo del rapporto della commissione da lui presieduta sullo sviluppo internazionale, ed oggi fa parte del linguaggio delle Nazioni Unite.
Bruno Amoroso (Roma, 11 dicembre 1936 – Copenaghen, 20 gennaio 2017) è stato un economista e saggista italiano naturalizzato danese.
L'associazione in partecipazione è uno dei contratti tipici disciplinati dalla codificazione civilistica italiana nel quale una parte (l'associante) attribuisce ad un'altra (l'associato) il diritto ad una partecipazione agli utili della propria impresa o, in base alla volontà delle parti contraenti, di uno o più affari determinati, dietro il corrispettivo di un apporto da parte dell'associato. Tale apporto, secondo la giurisprudenza prevalente, può essere di natura patrimoniale ma potrà anche consistere nell'apporto di lavoro, o nell'apporto misto capitale/lavoro. La sua disciplina fondamentale, nel diritto italiano, è contenuta nell'art. 2549 e seguenti del codice civile italiano. Il Jobs Act, tramite l'art. 53 del D.Lgs. 81/2015, entrato in vigore il 25 marzo 2015, ha abrogato l'associazione in partecipazione con riferimento al solo apporto di lavoro; rimane invece l'associazione in partecipazione fra imprese (o liberi professionisti) ma solo per apporto di capitale.