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Autore principale: Casamassima, , Emanuele
Pubblicazione: Firenze : s.n., 1971
Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: IT
Gli enti di decentramento regionale (EDR), istituiti con Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 ("Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale"), ed operativi dal 1º luglio 2020, sono enti funzionali della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia. L'articolo 27 della legge regionale 21/2019 di cui sopra, stabilisce lo scioglimento di diritto, a decorrere dal 1º gennaio 2021, delle precedenti unioni territoriali intercomunali, che, a loro volta, sostituivano le vecchie provincie ordinarie, abolite per mezzo della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20. L'ambito territoriale di competenza di ciascuno dei quattro enti (Ente di decentramento regionale di Trieste; Ente di decentramento regionale di Udine; Ente di decentramento regionale di Pordenone; Ente di decentramento regionale di Gorizia) corrisponde a quello delle rispettive province soppresse. Hanno personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile nonché organizzativa, anche se sono comunque sottoposti al controllo della Regione. All’interno di ciascuno degli EDR sono presenti: un Servizio tecnico cui affidare, tra l’altro, i compiti e le funzioni in materia di edilizia scolastica relativa agli Istituti scolastici superiori nonché quelle relative alla progettazione ed all'esecuzione di lavori pubblici di competenza dei Comuni ricompresi nel rispettivo territorio che intendono avvalersi degli EDR in delegazione amministrativa intersoggettiva; un Servizio affari generali, con funzioni trasversali di natura amministrativa e contabile.Gli EDR, oltre ad esercitare i compiti sopra indicati, costituiscono, per gli enti locali ricompresi nei rispettivi territori, gli ambiti di riferimento per l'esercizio delle funzioni di centrale di committenza finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, ai sensi della normativa nazionale e regionale sui contratti pubblici. I comuni possono avvalersi degli EDR per il conferimento, in delegazione amministrativa intersoggettiva, della progettazione e dell'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza. Gli EDR possono stipulare accordi con i comuni interessati ai fini dell'utilizzo degli edifici scolastici.
Le 20 regioni d'Italia costituiscono il primo livello di suddivisione territoriale dello Stato italiano nonché un ente pubblico dotato di autonomia politica e amministrativa sancita e limitata principalmente dalla Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114-133). Le regioni sono in numero di venti e, a eccezione della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, sono ripartite in enti di area vasta, che possono essere di due tipi: le 88 province (tra cui 2 autonome del Trentino-Alto Adige e 6 liberi consorzi comunali siciliani) e le 14 città metropolitane. A livello puramente statistico sono considerate anche le 4 ex province del Friuli-Venezia Giulia e quella della Valle d'Aosta. Il livello amministrativo più piccolo all'interno delle regioni è il comune. La regione Trentino-Alto Adige si distingue dalle altre 19 regioni per il fatto che il potere decisionale (molto più avanzato che nelle altre regioni) è esercitato direttamente a livello provinciale con le province autonome di Trento e di Bolzano.
Un ente locale, nell'ordinamento giuridico italiano, è un ente pubblico, che può appartenere o meno agli enti territoriali.
Le regioni della Francia (in francese: régions, sing. région, pronuncia AFI: [ʁe.ʒjɔ̃]) costituiscono la presente suddivisione amministrativa di primo livello del Paese e ammontano a 18, di cui 13 metropolitane (inclusa la Corsica, che peraltro costituisce un tipo distinto di collettività territoriale) e 5 d'oltremare: fino al 31 dicembre 2015 le regioni della Francia metropolitana erano 22. Disciplinate dal Titolo XII della Costituzione francese del 1958 e dalla quarta parte del Codice generale delle collettività territoriali, si tratta di collettività territoriali, dotate di personalità giuridica, a cui sono attribuite funzioni in punto di decentramento amministrativo e di autogoverno (Mayotte non ha un consiglio regionale, ma un'assemblea unica facente funzione di consiglio regionale e consiglio dipartimentale); le regioni metropolitane sono a loro volta suddivise in almeno 2 dipartimenti, mentre le regioni d'oltremare comprendono ciascuna un solo dipartimento, in totale sono presenti 96 dipartimenti.
Le 20 regioni d'Italia costituiscono il primo livello di suddivisione territoriale dello Stato italiano nonché un ente pubblico dotato di autonomia politica e amministrativa sancita e limitata principalmente dalla Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114-133). Le regioni sono in numero di venti e, a eccezione della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, sono ripartite in enti di area vasta, che possono essere di due tipi: le 88 province (tra cui 2 autonome del Trentino-Alto Adige e 6 liberi consorzi comunali siciliani) e le 14 città metropolitane. A livello puramente statistico sono considerate anche le 4 ex province del Friuli-Venezia Giulia e quella della Valle d'Aosta. Il livello amministrativo più piccolo all'interno delle regioni è il comune. La regione Trentino-Alto Adige si distingue dalle altre 19 regioni per il fatto che il potere decisionale (molto più avanzato che nelle altre regioni) è esercitato direttamente a livello provinciale con le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il circondario di decentramento amministrativo è stato un ente italiano intermedio tra provincia e comune, istituito sotto forma di unioni di comuni, come organo di decentramento delle funzioni regionali e provinciali e di accentramento di funzioni sovracomunali. Numerose Regioni hanno istituito circondari di decentramento tra gli anni settanta e anni '80 del XX secolo, spesso grosso modo coincidenti con i circondari giudiziari o con l'ambito di presenza di uffici pubblici statali, tra cui il Piemonte (Alba-Bra, Ivrea, Pinerolo, Verbano-Cusio-Ossola, Biella, Mondovì, Casale Monferrato, Saluzzo-Savigliano-Fossano), la Lombardia (Lodi, Lecco), Emilia-Romagna (Rimini), la Toscana (Prato), la Puglia (Barletta) e la Basilicata (Lagonegro, Melfi), anche sotto la spinta di rivendicazioni di autonomia provinciale dei relativi territori. I circondari erano solitamente sede anche di sezioni dei comitati regionali di controllo degli atti degli enti locali e di uffici di decentramento regionale, come anche nel caso della Sardegna (Tempio Pausania, Lanusei, Iglesias). Diversi di questi territori hanno infatti successivamente acquisito l'autonomia provinciale. Dal 2000, in base all'articolo 21 del "Testo unico degli enti locali" la provincia, "...in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini". Il circondario è divenuto pertanto circoscrizione di decentramento amministrativo sub-provinciale e di aggregazione facoltativa di funzioni comunali e viene istituito direttamente dalla provincia di appartenenza, divenendo di fatto un comprensorio dalle funzioni e dimensioni ridotte, la cui costituzione non comporta alcuna modificazione nell'organizzazione e nella distribuzione degli uffici pubblici non provinciali. Sono stati così istituiti circondari nelle province di Terni (Orvieto), Torino (Ivrea, Pinerolo, Susa, Lanzo), Venezia (Veneto Orientale), Bologna (Imola), Forlì-Cesena (Forlì, Cesena), Firenze (Empolese-Valdelsa), Livorno (Val di Cornia), Siena (Val d'Elsa, Chianti Senese, Crete Senesi, Val di Chiana, Val d'Orcia-Amiata, Val di Merse), Reggio Calabria, (Stretto, Palmi e Locri). Dal 2010 i circondari provinciali esistenti sono stati soppressi.
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