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Autore principale: Lagorio, Lelio
Serie: Documenti e interventi [Vallecchi]
Serie: Documenti ed interventi
Il termine ente (dal latino ens, participio presente del verbo esse, 'essere') nel linguaggio giuridico viene utilizzato talora come sinonimo di persona giuridica, altre volte con un significato più ampio.
Gli enti previdenziali (o enti pubblici previdenziali), nell'ordinamento giuridico italiano, sono le istituzioni previste ai sensi dell'art. 38 della Costituzione che gestiscono la previdenza e l'assistenza previste dall'Assicurazione Generale Obbligatoria o sue forme sostitutive secondo il modello previdenziale corporativo (pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, pensione di invalidità, pensione di inabilità, pensione di reversibilità o pensione ai superstiti o pensione indiretta). Essi gestiscono sistemi pensionistici senza copertura patrimoniale utilizzando il metodo PAYG per il calcolo delle prestazioni previdenziali al fine di garantire la sostenibilità fiscale dei sistemi pensionistici obbligatori. Le attività sono finanziate sia con le imposte specifiche (contributi previdenziali) sia con altri trasferimenti dello Stato. Tali enti pubblici gestiscono quella che è comunemente detta previdenza di primo pilastro, distinta invece dalla previdenza complementare (detta anche "previdenza di secondo pilastro"), che si attua invece su base volontaria. La partecipazione agli enti previdenziali è obbligatoria per legge.
Gli enti pubblici di ricerca, in Italia, sono enti pubblici a rilevanza nazionale, con il compito di svolgere attività di ricerca scientifica nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico-scientifico.
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (anche testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, abbreviato TUEL o anche TUOEL) è una norma giuridica della Repubblica Italiana che stabilisce i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali italiani.
Per entrata nel bilancio comunale si intende una somma di denaro che l'ente ha a sua disposizione come risorsa per il finanziamento delle spese di gestione ed eventuali investimenti di lungo periodo che il Comune intende realizzare sul suo territorio. L'entrata rappresenta una delle due categorie principali in cui viene suddiviso il bilancio e comprende tutti gli introiti che, a vario titolo, sono di competenza del comune in accordo alle proprie funzioni. Tra questi, si trovano sia le tasse che i contributi e le imposte che il Comune prevede di incassare nel suo territorio, nonché i trasferimenti che riceverà da enti regionali, statali o altri enti pubblici (Es: INPS).
La regione agraria è una suddivisione territoriale omogenea costituita da comuni confinanti, all'interno della stessa provincia, i cui terreni hanno caratteristiche naturali (il clima, la geologia, il rilievo ecc.) e agricole (le coltivazioni) simili. Lo scopo fondamentale è quello catastale o, meglio, di estimo catastale, per determinare i valori agricoli medi dei terreni, non tanto a fini fiscali quanto, per esempio, a fini espropriativi. È soprattutto uno dei livelli territoriali utilizzati dall'Istat per l'acquisizione di dati statistici economici in campo agricolo (le aggregazioni successive sono la zona altimetrica ISTAT e la provincia), che così la definisce: «Regione agraria: costituita da gruppi di comuni secondo regole di continuità territoriale omogenee in relazione a determinate caratteristiche naturali ed agrarie e, successivamente, aggregati per zona altimetrica.»
Record aggiornato il: 2023-10-10T01:55:03.803Z