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Autore principale: Maranini, Giuseppe
Pubblicazione: Firenze : Vallecchi, 1965
Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: IT
Diritto, nel lessico giuridico, è l'insieme delle norme giuridiche presenti in un ordinamento giuridico e/o delle norme giuridiche che regolano una determinata disciplina, ma anche un sinonimo di potere o facoltà. Per estensione indica anche la scienza che studia le norme giuridiche e le fonti giuridiche; altri significati ancora possono derivare da fraseologie di dettaglio.
Lo Stato di diritto (locuzione derivata dall'originaria espressione della lingua tedesca Rechtsstaat, coniata dalla dottrina giuridica tedesca nel XIX secolo) è quella forma di Stato che assicura la salvaguardia e il rispetto dei diritti e delle libertà dell'uomo; insieme alla garanzia dello Stato sociale, concorre alla definizione dei diritti che gli Stati membri delle Nazioni Unite si sono impegnati a garantire ai loro cittadini con i due Covenants del 1966.
I diritti umani (o diritti dell'uomo) sono una concezione filosofico-politica che, accolta come fondamento giuridico dalle Costituzioni moderne, descrive i diritti inalienabili che ogni essere umano possiede. Tra i diritti fondamentali dell'essere umano si possono ricordare: il diritto alla vita, il diritto alla libertà individuale, il diritto all'autodeterminazione, il diritto a un giusto processo, il diritto ad un'esistenza dignitosa, il diritto alla libertà religiosa con il conseguente diritto a cambiare la propria religione, oltre che, di recente tipizzazione normativa, il diritto alla protezione dei propri dati personali (privacy) e il diritto di voto.
Il copyright (termine di lingua inglese che letteralmente significa diritto di copia) è un termine che identifica il diritto d'autore nei paesi di common law, dal quale però differisce sotto vari aspetti. Ciononostante, il termine viene comunemente usato anche per indicare genericamente la normativa sul diritto d'autore degli ordinamenti di civil law. È solitamente abbreviato con il simbolo ©. Quando tale simbolo non è utilizzabile si riproduce con la lettera "c" posta tra parentesi: (c) o (C). In base alla Convenzione di Berna è stata introdotta la regola della durata più breve.
Per fonte del diritto si indica ogni atto giuridico avente forza di legge o altro elemento in forza del quale vengano emanate, modificate o eliminate le norme giuridiche in un determinato ambito giuridico.
L'educazione civica è lo studio delle forme di governo di una cittadinanza, con particolare attenzione al ruolo dei cittadini, alla gestione e al modo di operare dello Stato. All'interno di una determinata politica o tradizione etica, l'educazione civica consiste nell'educazione dei cittadini. La storia dell'educazione civica risale alle prime teorie formulate in proposito da Platone nell'antica Grecia e da Confucio in Cina. Costoro, in generale, hanno contribuito l'uno in Occidente, l'altro in Oriente, a elaborare i concetti di diritto e di giustizia da attuare nella vita pubblica. In Italia, fu Aldo Moro il primo a introdurre nel 1958 (D.P.R. n. 585 del 13 giugno 1958) l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole medie e superiori: due ore al mese obbligatorie, affidate al professore di storia, senza valutazione. La Legge 20 agosto 2019, n. 92, recante "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica" (GU n.195 del 21-8-2019) introduce la disciplina in tutti gli ordini di scuola a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della Legge. Visto che tale data era il 5 settembre 2019, l'insegnamento è divenuto obbligatorio a partire dall'anno scolastico 2020-2021. Con D.M. 35 del 22 giugno 2020, recante "Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92" sono pubblicate tre allegati: Allegato A: Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica; Allegato B: Integrazione al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione vigenti; Allegato C: Integrazione al Profilo educativo, culturale e professionale di cui all’Allegato A al decreto legislativo n. 226/2005.
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