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Serie: Biblioteca storica del Rinascimento
"La dacia (in russo: \xd0\xb4\xd0\xb0\xd1\x87\xd0\xb0?, traslitterato: da\xc4\x8da; ) \xc3\xa8 un'abitazione russa situata in campagna e di solito posseduta dagli abitanti delle grandi citt\xc3\xa0 che la usano per trascorrervi le vacanze o per affittarle ad altri villeggianti.\nLe dacie sono molto comuni in Russia e sono altres\xc3\xac molto diffuse in alcune repubbliche dell'ex Unione sovietica e del Blocco orientale. Come risultato delle severe restrizioni cui furono soggette le dacie come dimensione e tipo durante l'era sovietica, alcune caratteristiche concesse, come gli attici e le verande a vetrate, divennero molto diffuse e spesso sovradimensionate. Nel periodo 1963-1985 in particolare le limitazioni furono pi\xc3\xb9 rigide; la costruzione di un'abitazione per una famiglia singola in citt\xc3\xa0 e in campagna venne proibita nell'Unione Sovietica, e solo case ad un unico piano senza impianto di riscaldamento con una superficie calpestabile minore di 25 m\xc2\xb2 vennero permesse come dacie. Dal 1990 \xc3\xa8 stata eliminata ogni limitazione come dacia e viene stimato che circa un quarto degli abitanti delle grandi citt\xc3\xa0 possieda una dacia.\nChiunque occupi una dacia viene chiamato da\xc4\x8dnik (in russo: \xd0\xb4\xd0\xb0\xd1\x87\xd0\xbd\xd0\xb8\xd0\xba?). Anche in altri Paesi, come in Cecoslovacchia, nella Germania est e in Jugoslavia, era diffuso possedere case di campagna.\n\n"
'Il diritto all\'abitazione (conosciuto anche come "diritto alla casa" oppure "diritto all\'alloggio") \xc3\xa8 il diritto economico, sociale e culturale ad un adeguato alloggio e riparo. \xc3\x88 presente in molte costituzioni nazionali, nella Dichiarazione universale dei diritti dell\'uomo e nella Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali art. 31, uno dei primi documenti a farne menzione esplicita, nel Trattato di Lisbona art. 34.3.\n\n'
'Le abitazioni in Giappone presentano una grande variet\xc3\xa0 di stili.Una tipica casa giapponese \xc3\xa8 costituita da un edificio di due piani realizzato in legno suddiviso in quattro o cinque stanze.\n\n'
"Il censimento generale della popolazione e delle abitazioni \xc3\xa8 in Italia una delle principali rilevazioni affidate all'Istituto nazionale di statistica (Istat). Il suo ambito prevede la raccolta di informazioni numeriche sulla popolazione residente, sulle abitazioni e sugli edifici. Oltre al conteggio della popolazione dovrebbe analizzare anche i suoi caratteri statistici. In maniera minore \xc3\xa8 prevista l'analisi della popolazione temporaneamente presente nel Paese, sulla quale si rilevano solo informazioni sommarie. Il censimento della popolazione si effettua in Italia ogni 10 anni, nell'anno che termina con 1, con l'eccezione degli anni 1891 (per difficolt\xc3\xa0 finanziarie) e 1941 (per motivi bellici), mentre ne fu aggiunto uno nel 1936, secondo un programma non mantenuto di rendere le rilevazioni a frequenza quinquennale. Dal 1951 il censimento della popolazione \xc3\xa8 aggregato a quello delle abitazioni.\n\n"
'Il diritto reale di abitazione \xc3\xa8 un diritto reale di godimento su bene altrui. \xc3\x88 disciplinato, insieme al diritto reale di uso, dagli articoli 1021 e seguenti del codice civile italiano.\nIl diritto reale di abitazione \xc3\xa8 pi\xc3\xb9 circoscritto del diritto di uso: ha per oggetto una casa e consiste nel diritto di abitarla solo per i bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia.\nIl codice non consente di cedere il diritto ad altri o di dare in locazione la casa gravata da questo diritto.\nIl diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza coniugale spetta anche, in caso di morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite ed, essendo considerato un legato "ex lege", si acquisisce immediatamente al momento dell\'apertura della successione ereditaria.\nDi diversa natura \xc3\xa8 l\'assegnazione della casa coniugale, a seguito di separazione dei coniugi, al coniuge affidatario della prole minore o (dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 54 dell\'8 febbraio 2006) in caso di affido condiviso, al coniuge con cui la prole minore stabilisce la propria residenza.Tale fattispecie, infatti, integra in capo all\'assegnatario un diritto di natura personale, in quanto disposta solo nell\'interesse della prole, e non un diritto reale di abitazione (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 6192/2007).\n\n'