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Autore principale: Lagorio, Lelio
Pubblicazione: Firenze : Le Monnier, stampa1981
Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: it
Per fonte del diritto si indica ogni atto giuridico avente forza di legge o altro elemento in forza del quale vengano emanate, modificate o eliminate le norme giuridiche in un determinato ambito giuridico.
Una norma giuridica, in diritto, indica un insieme di regole che concorrono a disciplinare la vita organizzata. Dal punto di vista linguistico essa si costituisce di un precetto e di un testo, da non confondere l'uno con l'altro, avente la capacità di determinare, in maniera tendenzialmente stabile, l'ordinamento giuridico generale (ossia il diritto oggettivo).
Diritto, nel lessico giuridico, è l'insieme delle norme giuridiche presenti in un ordinamento giuridico e/o delle norme giuridiche che regolano una determinata disciplina, ma anche un sinonimo di potere o facoltà. Per estensione indica anche la scienza che studia le norme giuridiche e le fonti giuridiche; altri significati ancora possono derivare da fraseologie di dettaglio.
Il diritto soggettivo è il riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico (del diritto oggettivo) di una pretesa, che implica un altrui obbligo di non fare o di fare. Comporta la facoltà di agire per difendere l’interesse riconosciuto ed eventualmente minacciato. Diritti e obblighi sono dunque correlativi.
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