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Autore principale: Toscana:Consiglio regionale
Pubblicazione: Firenze : Regione Toscana, 1971
Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese:
Uno statuto (dal latino statutum, participio passato neutro di statuĕre, 'stabilire'), in diritto, è l'atto giuridico fondamentale che disciplina l'organizzazione e il funzionamento di un ente pubblico o privato. Nell'Ottocento veniva definita statuto una carta costituzionale ottriata (cioè concessa da un sovrano e non da un'assemblea elettiva), ma il termine viene oggi riferito solo agli enti diversi dallo Stato, per il quale si preferisce, quando ve ne sono i requisiti, parlare di costituzione.
Una regione italiana a statuto speciale è una regione italiana che gode di particolari forme e condizioni di autonomia. Cinque regioni italiane sono chiamate a statuto speciale, approvato dal Parlamento con legge costituzionale: Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige (in realtà costituita dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 116 della Costituzione).
Lo statuto dei diritti del contribuente o statuto del contribuente indica, nell'ordinamento giuridico italiano, una serie di disposizioni normative a tutela dei contribuenti nei confronti del fisco. Le disposizioni sono contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212 recante Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
Una regione italiana a statuto ordinario è una regione della Repubblica italiana avente uno statuto, quale fonte dell'ordinamento regionale. Le forme e condizioni di autonomia sono stabilite dalla Costituzione e lo statuto ordinario delle stesse viene approvato con legge regionale statutaria. Queste regioni si differenziano da quelle dotate di uno statuto speciale, approvato con una legge costituzionale che definisce le forme e condizioni di autonomia speciale.
L'articolo 18 dello statuto dei lavoratori è un articolo della legge 20 maggio 1970, n. 300 della Repubblica Italiana (meglio conosciuta come statuto dei lavoratori). L'articolo tutela i lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo, ingiusto e discriminatorio: nella sua versione iniziale, abolita nel 2015, tramite il Jobs Act, costituiva applicazione della tutela reale, disciplinando il reintegro con risarcimento e l'indennità in sostituzione della reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo (cioè effettuato senza comunicazione dei motivi, ingiustificato o discriminatorio) di un lavoratore.
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