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La legge delle proporzioni definite, è una legge ponderale, enunciata da Joseph Louis Proust nel 1798, è una legge che regola la formazione dei composti chimici a partire dagli elementi che li compongono. Essa recita: quando due o più elementi reagiscono per formare un determinato composto, si combinano sempre secondo proporzioni in massa definite e costanti.Ad esempio il carbonato di rame, qualunque fosse la sua origine (naturale o preparato in laboratorio), conteneva rame, carbonio e ossigeno sempre nelle stesse proporzioni. Secondo Proust, "...un composto è un prodotto privilegiato al quale la natura ha dato una composizione costante" (Composto stechiometrico). Esistono però delle eccezioni costituite dai cosiddetti composti non stechiometrici.
In chimica la legge della conservazione della massa o legge di Lavoisier è una legge ponderale ed enuncia che: in una reazione chimica, la somma delle masse dei reagenti è uguale alla somma delle masse dei prodotti.
La legge dei grandi numeri oppure teorema di Bernoulli (in quanto la sua prima formulazione è dovuta a Jakob Bernoulli), descrive il comportamento della media di una sequenza di n {\displaystyle n} prove di una variabile casuale, indipendenti e caratterizzate dalla stessa distribuzione di probabilità (n misure della stessa grandezza, n {\displaystyle n} lanci della stessa moneta, ecc.), al tendere ad infinito della numerosità della sequenza stessa ( n {\displaystyle n} ). In altre parole, grazie alla legge dei grandi numeri, possiamo fidarci che la media sperimentale, che calcoliamo a partire da un numero sufficiente di campioni, sia sufficientemente vicina alla media vera, ovvero quella calcolabile teoricamente. Che cosa significhi "ragionevolmente sicuri" dipende da quanto vogliamo essere precisi nel nostro test: con dieci prove, avremmo una stima grossolana, con cento, ne otterremmo una molto più precisa, con mille, ancora di più, e così via: il valore di n {\displaystyle n} che siamo disposti ad accettare come sufficiente dipende dal grado di casualità che riteniamo necessario per il dato in questione. In termini generici, per la legge dei grandi numeri si può dire: che la media della sequenza è un'approssimazione, che migliora al crescere di n , {\displaystyle n,} della media della distribuzione; e che, viceversa, si può prevedere che sequenze siffatte mostreranno una media tanto più spesso e tanto più precisamente prossima alla media della distribuzione quanto più grande sarà n {\displaystyle n} .Un caso particolare di applicazione della legge dei grandi numeri è la previsione probabilistica della proporzione di successi in una successione di n {\displaystyle n} realizzazioni indipendenti di un evento E , {\displaystyle E,} ossia la frequenza di E {\displaystyle E} nelle n {\displaystyle n} misurazioni: per n {\displaystyle n} che tende a infinito, la proporzione di successi converge alla probabilità di E . {\displaystyle E.}
La legge Rosato, dal nome del suo relatore Ettore Rosato, ufficialmente legge 3 novembre 2017, n. 165 e comunemente nota come Rosatellum bis o semplicemente Rosatellum, è una legge elettorale della Repubblica Italiana che disciplina l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. È stata approvata in via definitiva al Senato il 26 ottobre 2017 e sostituisce la precedente legge elettorale italiana del 2015, nota come Italicum (valida solo per la Camera dei deputati) e la previgente legge Calderoli (in vigore per il Senato della Repubblica, non abrogata dall'Italicum), ambedue soggette a pronunce di parziale incostituzionalità da parte della Corte costituzionale. Ha visto la sua prima applicazione alle elezioni politiche del 4 marzo 2018.
Sono dette Leggi di Norimberga (in tedesco: Nürnberger Gesetze) l'insieme di tre leggi promulgate il 15 settembre 1935 dal Reichstag dal Partito Nazionalsocialista, convocato a Norimberga in occasione del 7º Raduno. Le leggi comprendevano: la "legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco" (RGBl. I S. 1146); la "legge sulla cittadinanza del Reich" (RGBl. I S. 1146); la "legge sulla bandiera del Reich", promulgata anch'essa in quella data e inclusa nella definizione delle "leggi di Norimberga", anche se orientamenti dell'epoca tendevano a non comprenderla.Tutte e tre le leggi vennero pubblicate sul Reichsgesetzblatt Parte I Nr. 100 il 16 settembre del 1935 con la postilla "in occasione del raduno della libertà" (am Reichsparteitag der Freiheit); furono annullate il 20 settembre 1945 dalla Legge n. 1 della Commissione alleata di controllo.
La legge ordinaria è una legge approvata da un'assemblea legislativa all'esito di una procedura non aggravata (ordinaria) e che, per tale ragione, si distingue dalle leggi costituzionali e, in certi ordinamenti, dalle leggi organiche. Nella gerarchia delle fonti è sottordinata alla Costituzione, alle leggi costituzionali e alle eventuali leggi organiche; nondimeno, il concetto di legge ordinaria presuppone una costituzione rigida giacché, in presenza di costituzione flessibile, tutte le leggi hanno il medesimo rango, non presentando alcuna forza passiva peculiare.
La legge di Ohm è una legge empirica che descrive accuratamente la conduttività della maggior parte dei materiali conduttori al variare della corrente per molti ordini di grandezza, stabilendo che la differenza di potenziale tra due punti di un conduttore è direttamente proporzionale alla corrente che scorre tra di essi, a mezzo di una costante di proporzionalità che è detta resistenza elettrica. Vi sono alcuni materiali che non obbediscono a tale legge e vengono chiamati "non-ohmici". Il nome è dovuto al fisico tedesco Georg Ohm, che, in un trattato pubblicato nel 1827, descrisse la misura della corrente e della differenza di potenziale attraverso dei semplici circuiti con fili di diversa lunghezza, anche se la formulazione originale è più complessa della forma attuale.
Il decreto-legge (anche scritto decreto legge, al plurale decreti-legge e abbreviato in d.l., talvolta definito anche "decreto catenaccio") è un atto normativo di carattere provvisorio dell'ordinamento giuridico italiano avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo ai sensi dell'Art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana, e regolato ai sensi dell'Art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (o il giorno successivo), ma gli effetti prodotti possono essere provvisori, poiché i decreti-legge perdono efficacia (c.d. decadenza) se mancano di contenere la "clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge", se il giorno stesso della promulgazione - o entro i cinque giorni seguenti - non sono presentati al Parlamento, e se il Parlamento stesso non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.